Art. 6.

      1. La decorazione prevista dalla presente legge deve intendersi come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno alla Croce Rossa italiana per i medesimi meriti e attribuzioni, e quindi non inficia o limita nessun altro dei suddetti benefìci. Il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.
      2. Per i soci di Croce Rossa che, alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue, i termini per i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4, comma 2, sono raddoppiati.